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Sez. 3, Sentenza n. 2799 del 05/08/1968 (Rv. 335446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO- CASSAZIONE CON RINVIO PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELL'ART 291 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - NUOVA NOTIFICAZIONE DELL'ORIGINARIO ATTO D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO- CASSAZIONE CON RINVIO PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELL'ART 291 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - NUOVA NOTIFICAZIONE DELL'ORIGINARIO ATTO D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Quando la Corte di Cassazione, rilevando la violazione dell'art. 291 cod. proc.civ. da parte del giudice di appello, abbia dichiarato la nullita della notifica dell'atto di impugnazione, del giudizio e della sentenza di secondo grado, e, conseguentemente, detta sentenza abbia cassato con rinvio, per la rituale prosecuzione del giudizio in fase di rinvio non e necessaria una nuova notifica dell'originario atto di impugnazione, ma e sufficiente la riassunzione della causa nella Forma di cui all'art. 392 cod.proc.civ.. (V. N. 1089-67, mass. N. 327472 n. 367-66, mass. N. 320712).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)