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Sez. 2, Sentenza n. 11523 del 26/09/1985 Ud. (dep. 28/11/1985) Rv. 171242 - 01

CACCIA - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DELITTO DI FURTO - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171242-01

CACCIA - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DELITTO DI FURTO - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla caccia (27 dicembre 1977 n. 968) non escludono l'applicazione delle norme penali a tutela della proprietà, non operando il principio di specialità. Pertanto, l'impossessamento di un capo di selvaggina non costituisce solo infrazione alla disciplina sull'Esercizio dell'attività venatoria, ma integra anche il delitto di furto essendo violato il diritto di proprietà dello stato sulla fauna selvatica. (V mass n 157669; (V mass n 157671; (V mass n 157672; (Conf mass n 156733; (Conf mass n 157670; (Conf mass n 157673).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)