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Sez. 1, Sentenza n. 4027 del 02/04/1992 (Rv. 476541 - 01)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - In genere, ricevitorie | Diritti postali - Ingiunzione di pagamento - Opposizione - Competenza - Determinazione - Ordinarie regole di competenza per valore - Applicabilità - Competenza funzionale del Pretore ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476541-01

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - In genere, ricevitorie

I diritti postali non costituiscono tasse e le controversie ad essi relative seguono le ordinarie regole di competenza per valore sottraendosi alla competenza per materia di cui all'art. 9 cod.proc. civ.. Ove di tali diritti venga ingiunto il pagamento, deve farsi riferimento, ai fini della relativa opposizione, alle regole suddette, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, escludendosi la competenza funzionale del pretore, di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la quale è dettata con riguardo al caso di ordinanze che ingiungono il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)