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Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 11/03/1997 (Rv. 502969 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - CONTENZIOSO - IN GENERE | Riscossione a mezzo ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 - Opposizione - Forme, e giudice competente - Ex legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Competenza per materia del Tribunale, ex artt. 9 e 25 cod. proc. civ. - Natura esclusiva.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502969-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - CONTENZIOSO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, adottata, ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione di imposte e relative sanzioni accessorie, non va proposta nelle forme ed innanzi al giudice previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, ove il tributo in contestazione esuli dalle previsioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 o all'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, neppure innanzi al giudice tributario, ma innanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi degli artt. 9 e 25 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)