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Sez. 2, Sentenza n. 10384 del 03/12/1994 (Rv. 489009 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA | Protesto - Natura di atto di costituzione in mora - Configurabilità - Condizioni - Rapporto cartolare e causale - Collegamento voluto dalla legge - Protesto - Effetti - Interruzione della prescrizione del diritto cartolare e del diritto nascente dal rapporto causale.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489009-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA

Poiché l'atto di costituzione in mora non è altro che richiesta o intimazione (se espressa in forma comminatoria) di pagamento fatta per iscritto dal creditore al debitore - richiesta che presuppone l'esistenza di un'obbligazione esigibile -, il protesto di titoli - nella specie cambiale tratta - per i quali sia prevista l'azione di regresso, rientra, sia pure con le sue caratteristiche formali e sostanziali, nell'ampia categoria degli atti di costituzione in mora. Ne consegue che - stante il collegamento espressamente voluto dalla legge tra il rapporto cartolare e quello causale, dimostrato dall'opponibilità tra le parti, nel caso in cui venga fatta valere in giudizio l'azione cambiaria, delle eccezioni relative ai rapporti personali causali - il protesto ha l'effetto di interrompere la prescrizione relativa sia al diritto cartolare, che al diritto nascente dal rapporto causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)