diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 14/04/2004 (Rv. 572062 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Disciplina codicistica - Applicabilità anche alla prescrizione delle azioni cartolari - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572062-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La disciplina generale dettata dal codice civile in tema di interruzione (e sospensione) della prescrizione, in quanto non espressamente derogata da norme speciali di legge (nella specie, artt.75 e 76 in tema di assegno bancario, che dispongono unicamente con riferimento al termine della prescrizione cartolare e all'efficacia soggettiva della stessa) è applicabile anche alla prescrizione delle azioni cartolari, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di merito, quand'anche resa in termini di improponibilità dell'azione, non elide l'effetto interruttivo (in tal caso istantaneo) conseguente alla notificazione della relativa domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)