Sez. L, Sentenza n. 112 del 09/01/1998 (Rv. 511374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzioni per la continuazione del rapporto oltre l'età pensionabile - Cessazione degli effetti dell'opzione ex art. 9 comma 8 bis D.L. n. 77 del 1989 - Obbligo di preavviso - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Ai lavoratori che abbiano optato per la permanenza in servizio oltre il limite dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 791 del 1981, non spetta l'indennità di mancato preavviso in caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del regime opzionale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 comma 9 bis D.L. n. 77 del 1989 (che ha disposto, in materia di trasporti e concessioni marittime, la cessazione degli effetti dell'opzione di cui al citato D.L. 791 del 1981), atteso che con la cessazione degli effetti dell'opzione vengono rimossi anche i diritti collegati a tale beneficio, ed inoltre che l'indennità sostitutiva del preavviso non avrebbe ragion d'essere, posto che la funzione di tale indennità è quella di consentire al lavoratore licenziato un certo lasso di tempo per la ricerca di altra occupazione, fatto che non potrebbe verificarsi nell'ipotesi di lavoratore che abbia già superato l'età pensionabile e che sia stato trattenuto anche oltre detta età solo in forza di un beneficio i cui effetti sono cessati per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1989 num. 77 art. 9 bis com. 8 CORTE COST., Legge 05/05/1989 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)