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Sez. L, Sentenza n. 1150 del 07/02/1997 (Rv. 502269 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Funzione - Scioglimento di ente datore di lavoro e contestuale inquadramento dei lavoratori nei ruoli regionali - Preavviso - Obbligo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502269-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO

L'obbligo del preavviso a carico del datore di lavoro recedente (all'infuori delle ipotesi di giusta causa) dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto in funzione della necessità per il lavoratore di ricerca e reperimento di una nuova occupazione, onde non può configurarsi violazione di tale obbligo nell'ipotesi in cui alla cessazione del rapporto, conseguente allo scioglimento e alla messa liquidazione per legge dell'ente datore di lavoro (nella specie in esecuzione della legge regionale Calabria 22 novembre 1984, n. 35) abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'inquadramento del lavoratore nei ruoli dei dipendenti regionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 22/11/1984 num. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)