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Sez. 6, Sentenza n. 11335 del 26/05/1976 Ud. (dep. 29/10/1976) Rv. 134727 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - POSSIBILITA DI DELEGA - LEGITTIMITA - AL PRESTATORE D'OPERA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134727-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - POSSIBILITA DI DELEGA - LEGITTIMITA - AL PRESTATORE D'OPERA - ESCLUSIONE.*

L'imprenditore puo delegare altra persona capace per l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza con l'effetto di trasferire su questa la responsabilita penale per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma tale delega non puo mai cadere sulla persona dello stesso lavoratore beneficiario della tutela. Quest'ultimo infatti, e tenuto a collaborare nella prevenzione del rischio, ma rispetto a tale Obbligo e da considerare primario ed inderogabile quello dell'imprenditore.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)