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Sez. 4, Sentenza n. 7378 del 18/11/1980 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149898 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DESIGNAZIONE E DELEGA DI PERSONA TECNICAMENTE IDONEA E QUALIFICATA DA PARTE DEL SOGGETTO PRIMARIO DESTINATARIO DELLE NORME STESSE - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149898-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DESIGNAZIONE E DELEGA DI PERSONA TECNICAMENTE IDONEA E QUALIFICATA DA PARTE DEL SOGGETTO PRIMARIO DESTINATARIO DELLE NORME STESSE - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il soggetto obbligato all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, se non può attendere personalmente e direttamente all'adempimento di tale Obbligo, può sottrarsi alla relativa responsabilità solo delegando a tale fine una persona tecnicamente idonea e qualificata in relazione al lavoro cui vanno applicate le cautele prescritte. In Mancanza di ciò, anche le eventuali manifestazioni di imprudenza e di imperizia del lavoratore non discriminano la responsabilità a titolo di colpa del soggetto stesso. (sulla prima parte della massima V. Mass. N. 089047 anno 1976; in parte mass. N. 139427 anno 1978; mass. N. 134727 anno 1976; mass. N. 123181 anno 1973; sulla seconda parte mass. N. 139425 anno 1978 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)