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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18627 del 03/09/2014 (Rv. 632060 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE | Controversia in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Domanda riconvenzionale di nullità del matrimonio secondo quanto accertato da sentenza di primo grado del tribunale ecclesiastico - Sospensione del giudizio in attesa di delibazione della sentenza ecclesiastica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632060-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 797, n. 6, cod. proc. civ., tuttora operante nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121) per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. ivi contenuto, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest'ultima, essendo venuta meno, giusta l'art. 8, n. 2, dell'Accordo predetto, la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 6, Legge 28/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)