Sez. 1, Sentenza n. 12671 del 16/11/1999 (Rv. 531158 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Nullità del matrimonio concordatario - Controversie relative - Originaria riserva alla giurisdizione esclusiva ecclesiastica nel Concordato del 1929 - Abrogazione per effetto dell'Accordo di revisione del 1984 - Sussistenza - Contraria interpretazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 421 del 1993 - Irrilevanza - Conseguenze dell'abrogazione della riserva - Concorso fra la giurisdizione italiana e quella ecclesiastica - Soluzione del concorso - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Interpretazione del criterio con riferimento a giudizio di delibazione soggetto all'art. 3 cod.proc.civ. - Applicabilità dell'art. 39 cod.proc.civ. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 797 n. 5 e n. 6 cod.proc.civ. - Sussistenza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Per effetto dell'Accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 (e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121), deve ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione, a favore dei tribunali ecclesiastici, sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, già prevista dall'art. 34 del suddetto Concordato, poiché l'art. 13 dell'Accordo di revisione ha disposto l'abrogazione delle precedenti norme concordatarie non riprodotte nel proprio testo ed in quest'ultimo non v'è più alcuna disposizione che preveda la riserva, senza, peraltro, che tale conclusione possa essere superata dalla opposta interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 421 del 1993. Il venir meno della riserva di giurisdizione ha determinato il sorgere del concorso della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica sulle controversie inerenti alla nullità del matrimonio concordatario. Tale concorso deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione, il quale, tuttavia, con riferimento ad una situazione di vigenza dell'art. 3 del cod. proc. civ. del 1942 (e di inapplicabilità della norma dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, nonché dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), non deve essere intesa alla stregua dell'art. 39 cod.proc.civ., bensì (oltre che secondo la norma dell'art. 797 n. 5) secondo la norma dell'art. 797 n. 6 cod.proc.civ., richiamata dall'art. 8, n. 2, lettera c) dell'Accordo di revisione, di modo che l'instaurazione avanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica sulla nullità preclude la favorevole delibazione di quest'ultima ove detto giudizio sia stato introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 13, Tratt. Internaz. 11/02/1929 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 31/05/1989 num. 218 art. 72, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)