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Sez. 3, Sentenza n. 1379 del 03/05/1968 (Rv. 332990 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI -VELOCITA- CODICE DELLA STRADA ABROGATO- OBBLIGO DI RALLENTAMENTO E DI ARRESTO PER LA PRESENZA DI PEDONI O PER L'OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE - SUSSISTENZA ANCHE A CARICO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI CON GUIDA DI ROTAIA.*
Stato
decisa il 1968-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332990-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI -VELOCITA- CODICE DELLA STRADA ABROGATO- OBBLIGO DI RALLENTAMENTO E DI ARRESTO PER LA PRESENZA DI PEDONI O PER L'OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE - SUSSISTENZA ANCHE A CARICO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI CON GUIDA DI ROTAIA.*

L'art 29 del RD 8 dicembre 1933, n 1740, sulla circolazione stradale, nell'attribuire la precedenza ai veicoli correnti su guida di rotaie, non esonerava il conducente di tali veicoli dall'osservanza dell'art. 36 dello stesso decreto, che imponeva al conducente di rallentare la velocita ed anche di fermarsi, a seconda del caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o quando la Sede stradale sia occupata, ne piu in generale, dall'osservanza delle norme di comune prudenza, che impongono al conducente, di tener conto delle situazioni di pericolo determinate da un comportamento anche irregolare di altri conducenti o di pedoni. (nella specie si trattava di un bambino di cinque anni il quale, mentre si approssimava una vettura tramviaria, aveva attraversato il binario e subito dopo lo aveva nuovamente attraversato in senso inverso. La sentenza impugnata aveva ritenuto che il conducente, una volta compiuto il primo attraversamento, era autorizzato a considerare cessata la situazione di pericolo e non era tenuto a prevedere, adottando di conseguenza particolari cautele, il secondo attraversamento, il compimento del quale era poi avvenuto quando non era ormai piu possibile bloccare la vettura. La Corte di Cassazione ha fatto carico alla sentenza impugnata di non avere considerato unitariamente la situazione di pericolo venuta a determinarsi fin dal momento del primo attraversamento, essendo notorio e nell'ordine naturale delle cose che i pedoni specie se di tenera o avanzata eta, possono, vuoi per errore di calcolo, vuoi per orgasmo, vuoi per immaturita od altre cause riflesse, compiere movimenti inconsulti o pregiudizievoli).*

Riferimenti normativi: Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 29, (Cod. Strada Abrog. art. 29), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 36, (Cod. Strada Abrog. art. 36)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)