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Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011 (Rv. 616132 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento pedonale - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la colpa dell'automobilista - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616132-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE

In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)