Sez. 1, Sentenza n. 11325 del 28/10/1995 (Rv. 494475 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA CONSEGNA DELLA COPIA ENTRO L'ANNO DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO | Modifica dell'art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972 successivamente alla presentazione del ricorso - Sanatoria della pregressa violazione processuale - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA CONSEGNA DELLA COPIA ENTRO L'ANNO DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria senza allegare una copia in carta semplice dello stesso determina la improcedibilità del ricorso e, qualora la copia non venga consegnata o spedita entro un anno dalla presentazione del ricorso, la estinzione del processo senza che il vizio del ricorso possa ritenersi sanato dalla entrata in vigore, successivamente alla sua presentazione, della modifica all'art. 17 sopracitato ad opera dall'art. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, atteso che, mentre ad ogni atto processuale si applica il principio "tempus regit actum", non può nella normativa successiva rinvenirsi alcuna sanatoria delle violazioni processuali pregresse.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)