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Sez. 1, Sentenza n. 3497 del 24/07/1989 (Rv. 463485 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1989-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463485-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La proposizione di ricorso alla commissione tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Pertanto, l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena d'inammissibilità di detto ricorso, postula che entro il termine stesso si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)