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Sez. 1, Sentenza n. 3186 del 10/10/1968 (Rv. 336105 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA PER EFFETTO DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - TERMINE PRESCRIZIONALE- DURATA E DECORRENZA PRIMA E DOPO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N. 35 DEL 1960 E N. 1493 DEL 1962 - DISCIPLINA DELL'ART. 136 DELLA LEGGE DEL REGISTRO - INAPPLICABILITA IN AMBEDUE LE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336105-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA PER EFFETTO DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - TERMINE PRESCRIZIONALE- DURATA E DECORRENZA PRIMA E DOPO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N. 35 DEL 1960 E N. 1493 DEL 1962 - DISCIPLINA DELL'ART. 136 DELLA LEGGE DEL REGISTRO - INAPPLICABILITA IN AMBEDUE LE IPOTESI.*

L'Azione dell' amministrazione finanziaria per il pagamento delle imposte di registro dovute in misura ordinaria, per effetto di decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse in materia edilizia, si prescriveva, anteriormente alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e 6 ottobre 1962, n. 1493 col decorso di dieci anni dalla data della incorsa decadenza, ossia nel termine della prescrizione ordinaria, stabilito dall'art. 2946 cod.civ., non prevedendo la legge speciale (artt 136, 137 e 138 RD 30 dicembre 1923, n 3269) il caso della decadenza dalle agevolazioni. A norma dell'art. 6 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, (convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26), applicabile anche agli Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, la Azione della finanza per il pagamento delle imposte di registro dovute in misura ordinaria a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in materia di edilizia si prescrive con il decorso di tre anni dalla data della presentazione della denuncia, alla quale i contribuenti sono tenuti a norma delle altre Disposizioni dello stesso articolo. L'art. 136 della legge di registro, pertanto, non trova applicazione ne per gli Atti anteriori alla citata legge n. 35 del 1960, ne per quelli posteriori. (V. N. 2749-66, mass. N. 325247 n. 1826-66).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 138, Decr. Legge Luogoten. 07/06/1945 num. 322, Legge 10/08/1950 num. 715 art. 10, Legge 10/08/1950 num. 715 art. 11, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)