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Sez. 1, Sentenza n. 380 del 07/02/1973 (Rv. 362330 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI - OBBLIGO DI DENUNCIA - AZIONE DI RECUPERO DEI TRIBUTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 6 DEL DL N 1150 DEL 1967 - ATTI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1973-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362330-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI - OBBLIGO DI DENUNCIA - AZIONE DI RECUPERO DEI TRIBUTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 6 DEL DL N 1150 DEL 1967 - ATTI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA.*

Il quarto comma dell'art 6 del DL 11 dicembre 1967 n 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968 n 26, stabiliva - con norma transitoria - che le Disposizioni di cui ai precedenti commi (concernenti l'Obbligo della denuncia della causa di decadenza dalle agevolazioni tributarie e la fissazione del termine di prescrizione di tre anni per l'Azione di recupero dei Tributi nella misura ordinaria, con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia stessa) si dovevano applicare anche agli Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n 35. Quali Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n 35 del 1960 dovevano intendersi non gia gli Atti generatori della decadenza dai benefici fiscali, ma soltanto gli Atti originari agevolati, e cioe gli Atti ammessi a fruire in un primo tempo delle agevolazioni in materia di edilizia e registrati con richiamo alle norme agevolative. (V 3186/68, mass n 336105).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)