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Sez. U, Sentenza n. 8859 del 28/08/1990 (Rv. 469094 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA E INTERESSI CORRISPETTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIUDIZIO AUTONOMO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469094-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA E INTERESSI CORRISPETTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIUDIZIO AUTONOMO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di rapporto di pubblico impiego, gli interessi corrispettivi e la rivalutazione automatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, che vengano reclamati dal dipendente con riguardo a spettanze retributive ed in relazione al ritardato adempimento del datore di lavoro, configurano elementi di dette spettanze, con la conseguenza che la relativa domanda, anche se fatta valere in autonomo giudizio, ed indipendentemente dall'entità di quel ritardo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre rimangono affidate alla cognizione del giudice ordinario le pretese eccedenti l'indicata rivalutazione automatica, le quali siano fondate sull'allegazione di comportamenti colposi del debitore diversi dal mero ritardo, come tali produttivi di un danno solo occasionalmente ed indirettamente collegato al rapporto d'impiego. (V 6241/90, mass n 467886; (V 113/89, mass n 461347; (V 5379/88, mass n 460019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)