diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 17011 del 13/08/2020 (Rv. 658699 - 02)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Reddito imponibile - IAS 1 - Regola - Compensazioni tra partite - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Sostanza del rapporto fiscale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658699-02

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito imponibile, in materia bilancistica il principio contabile internazionale "IAS 1", al paragrafo 32, detta la regola generale che non ammette compensazioni tra partite, o tra ricavi e costi, e pone l'eccezione nel caso in cui siano richieste o consentite da un "IFRS", essendo questione distinta la verifica dell'idoneità della compensazione contabile a rappresentare la sostanza dell'operazione in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. (Nella specie la S.C. ha escluso che la compensazione "pro quota" tra l'indennizzo contrattuale ricevuto dal terzo cedente le partecipazioni alla contribuente e gli oneri fiscali derivanti dall'adesione della medesima al PVC fosse consentita da un "IRFS" e che essa rappresentasse la sostanza del rapporto fiscale).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)