Sez. 5 - , Sentenza n. 28355 del 05/11/2019 (Rv. 655726 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali - Imputazione temporale dei costi derivanti dall’acquisto di diritto di superficie a fronte di rendita annuale - Principi IAS n. 16 par. 23 e 55 - Applicabilità - Pagamento differito - Deducibilità - Fondamento - Corollario della "prevalenza della sostanza sulla forma" - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di determinazione del reddito di impresa, la società che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualità bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene è disponibile, e non da quando è utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilità di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilità dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superfice come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Regolam. Consiglio CEE 19/07/2002 num. 1606, Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 01/04/2009 num. 48 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)