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Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 02/10/1997 Cc. (dep. 16/12/1997) Rv. 209129 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Casi - Limitazione alla sola violazione di legge - Deduzione del vizio di motivazione - Inammissibilità - Eccezione.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209129-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)