Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 06/05/1999 Cc. (dep. 26/05/1999) Rv. 213852 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione - Deducibilità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato. (Fattispecie relativa ad impugnazione di provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale e patrimoniale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)