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Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008 (Rv. 602149 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Periodo eccedente la durata ordinaria - Rilevanza esclusiva - Conformità alle previsioni dell'art. 111 Cost. - Sussistenza - Compatibilità con l'art. 6, par. 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602149-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennizzo non deve essere correlato alla durata dell'intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma terzo, di detta legge, conformemente al principio enunciato dall'art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell'uomo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)