Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 26/04/2005 (Rv. 580754 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Criteri di determinazione - Parametro cronologico fissato dalla C.E.D.U. - Derogabilità - Limiti - Fattispecie relativa a giudizio fallimentare.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata del processo, sanzionata dalla legge n. 89 del 2001,, deve ritenersi che essa non sia rigidamente predeterminata, ma vada desunta dalla complessità' del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità' chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. La complessità del caso non giustifica tuttavia che si prescinda radicalmente dal dato temporale, in quanto il giudice deve farvi fronte con un più risoluto impegno e attivando i rimedi contro il comportamento defatigatorio delle parti. Inoltre, la valutazione del giudice di merito sulla ragionevole durata deve essere conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, nei limiti in cui tale interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della legge nazionale e sempre che un eventuale contrasto tra le norme nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non ponga una questione di conformità di tali norme alla Costituzione, ovvero non ne sia possibile una interpretazione adeguatrice. Ne consegue che è consentito discostarsi dal parametro cronologico elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea soltanto in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato il provvedimento di merito che aveva escluso la irragionevole durata di un giudizio fallimentare protrattosi complessivamente per diciotto anni, fondato esclusivamente sulla condotta della parte, che aveva strumentalmente attivato un ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, e sull'asserita complessità di un'unica questione di diritto).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)