Sez. 3, Sentenza n. 12272 del 30/05/2014 (Rv. 631029 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE | Inadempimento del venditore di cose mobili - Mancato esercizio della facoltà del compratore ex art. 1516, primo comma, cod. civ. - Diritto di questo al risarcimento del danno - Sussistenza - Onere e contenuto della relativa prova.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE
In tema di vendita di cose mobili, in caso di inadempimento od inesatto adempimento del venditore, il compratore, che non possa avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 1516 cod. civ. ed acquisti altrove le cose oggetto della vendita, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, purché dimostri di avere acquistato le stesse cose o altre aventi le medesime caratteristiche qualitative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)