Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 11/03/1997 (Rv. 502955 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE | Facoltà e non obbligo del compratore - Eventuale esercizio di tale facoltà - Concorrente diritto del compratore al risarcimento del danno derivato dal ritardo della prestazione e dal maggior prezzo rispetto a quello convenuto - Sussistenza.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE
Il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di procurarsi in danno del venditore l'acquisto della merce(art. 1516 cod. civ.) non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, mentre l'esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)