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Sez. 3, Sentenza n. 16058 del 29/07/2015 (Rv. 636432 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - U.E.O. | Azione di diffamazione nei confronti di parlamentare europeo - Sospensione del giudizio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636432-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - U.E.O.

In tema di azione di risarcimento per diffamazione (nella specie, ai danni di un sostituto procuratore della Repubblica) ad opera di un parlamentare europeo (nella specie, mediante la distribuzione di volantini contenenti affermazioni ingiuriose), qualora l'interessato non chieda al Parlamento la procedura a "difesa dei privilegi e delle immunità", ex art. 7 del Regolamento del Parlamento europeo, il giudice nazionale non è tenuto a sospendere il giudizio, né a chiedere informazioni al Parlamento, ma può valutare in totale autonomia se i fatti ascritti al parlamentare rientrino o meno nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee siglato a Bruxelles l'8 aprile 1965, mentre, ove la procedura sia stata attivata, e il giudice nazionale ne sia informato, deve sospendere il giudizio e chiedere al Parlamento europeo di emettere un parere, ancorchè non vincolante.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 68, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)