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Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014 (Rv. 633645 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - U.E.O. | Diffamazione a mezzo stampa - Azione risarcitoria ex art. 2059 cod. civ. - Immunità dei membri del Consiglio d'Europa per le opinioni espresse e i voti emessi nell'esercizio dei loro uffici - Eccezione - Mancata considerazione nella sentenza di condanna al risarcimento dei danni - Vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633645-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - U.E.O.

In tema di azione di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, ove l'autore dello scritto invochi, quale componente della delegazione italiana presso l'Assemblea U.E.O. e presso il Consiglio d'Europa, le immunità di origine sovranazionale previste dall'art. 17 della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale e dall'art. 14 dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio dei detti uffici, e il giudice pronunci sul merito della domanda senza esaminare l'eccezione, la sentenza non è viziata per omessa motivazione su un fatto decisivo o per violazione di legge, dovendosi ritenere implicito il rigetto dell'eccezione per l'evidente indifferenza della condotta diffamatoria rispetto alle funzioni esercitate in ambito europeo, peraltro assunte successivamente alla pubblicazione dell'articolo.

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1578 art. 14, Legge 26/02/1958 num. 347 art. 17, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)