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Sez. L, Sentenza n. 12608 del 13/11/1999 (Rv. 531102 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Contratti collettivi di diritto comune - Operatività dell'art. 2070, comma primo, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Volontà manifestata dalle organizzazioni sindacali stipulanti - Efficacia vincolante - Clausola relativa all'applicabilità di contratti o accordi integrativi aziendali conclusi per una categoria professionale diversa da quella di appartenenza - Validità ed efficacia - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531102-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti (nonché per coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della volontà manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Ne consegue la piena validità ed efficacia della clausola di un contratto collettivo di diritto comune con cui le organizzazioni stipulanti stabiliscano l'applicabilità ai rapporti di lavoro subordinato di contratti o accordi integrativi aziendali conclusi per una categoria professionale diversa da quella di appartenenza. (Fattispecie relativa al personale direttivo delle aziende concessionarie del servizio riscossione tributi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)