Sez. L, Sentenza n. 12352 del 22/08/2003 (Rv. 566170 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Contratti collettivi di diritto comune - Operatività dell'art. 2070, comma primo, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a liquidazione del danno a lavoratore illegittimamente licenziato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto l'inquadramento a fini previdenziali o assistenziali non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno a lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il contratto collettivo dal quale desumere la misura della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di non occupazione, sulla base della sola circostanza che i relativi minimi tabellari erano stati utilizzati per i versamenti contributivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)