Sez. 5, Ordinanza n. 3622 del 08/02/2024 (Rv. 670419-01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Imposta su giochi e scommesse - Art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 - Natura interpretativa - Sent. Corte cost. n. 27 del 2018 - Conseguenze - Periodi d'imposta antecedenti al 2011 - Soggettività passiva - Ricevitorie o bookmaker - Criteri. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI - In genere.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha
dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)