Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Imposta su giochi e scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di concessione – Discriminazione sul piano unionale rispetto a "bookmaker" italiano "concessionato" – Esclusione - Conseguenze - Soggettività passiva - Sussistenza.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)