Sez. 5, Sentenza n. 8621 del 06/05/2004 (Rv. 572684 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, quinto comma, legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Finalità della procedura espropriativa - Lettura estensiva - Opera di pubblica utilità (nella specie, realizzazione di opifici industriali da parte di privati nel quadro dei piani di sviluppo del Mezzogiorno) - Inclusione - Prelievo fiscale - Assoggettamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio (ovvero di somme derivanti da cessioni volontarie) a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità di terreni fabbricabili, sono sottoposte a tassazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, quale che sia la finalità concreta - realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità - cui la medesima procedura sia preordinata, e quindi anche quando, come nella specie, l'espropriazione delle aree sia finalizzata alla realizzazione, ad opera di privati, di opere di industrializzazione nel quadro dei piani di sviluppo previsti dalla legislazione sugli impianti industriali nel Mezzogiorno.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)