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Sez. 5, Sentenza n. 14362 del 30/06/2011 (Rv. 618537 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Titolo e finalità della procedura espropriativa - Lettura estensiva - Necessità - Fattispecie in tema di esproprio finalizzato alla realizzazione di un P.I.P.
Stato
decisa il 2011-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618537-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, quale che sia la finalità concreta - realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità, categoria quest'ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici - a cui la medesima procedura sia preordinata. Pertanto, attesa la irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell'opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione tanto se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente, quanto se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, cessione volontaria od occupazione appropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 11 cit. con riferimento alle plusvalenze realizzate a seguito di procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un P.I.P., in cui solo una parte delle aree occupate era stata destinata a infrastrutture urbane, mentre la restante parte era stata destinata alla successiva assegnazione in lotti ad imprese private).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)