Sez. 2, Sentenza n. 134 del 07/01/1966 (Rv. 320264 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTI E LIMITI - USO DELLA PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - OPERE DI RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTI E LIMITI - USO DELLA PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - OPERE DI RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE.*
Il carattere innovativo dell'art. 1127 cod. civ. rispetto alla preesistente disciplina, art. 12 R.d.l. 15 gennaio 1945, n.56, per effetto del quale l'Onere di verificazione e consolidamento, a cui il diritto di sopralzo era soggetto, e stato trasformato in un limite. Idoneità delle condizioni statiche, all'esistenza stessa - più che all'Esercizio del diritto, non esclude il coordinamento della disposizione medesima con le norme fondamentali sulla comunione in generale, in particolare, pertanto, sono consentite ad ogni condominio e non possono inibirsi al solo sopraedificante le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune, art. 1102 cod. civ., anche se attuate per rendere possibile ed agevolare il sopralzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)