Sez. 1, Sentenza n. 2691 del 08/10/1974 (Rv. 371148 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI DI MASSA E DEBITI DELL'IMPRENDITORE - NOZIONE RISPETTIVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI DI MASSA E DEBITI DELL'IMPRENDITORE - NOZIONE RISPETTIVA.*
Costituiscono debiti di massa solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'Esercizio dell'impresa, quando questa sia stata autorizzata. Costituiscono, invece, debiti dell'imprenditore - e come tali, vanno ammessi in via chirografaria e pagati in percentuali - quelli che traggono origine da versamenti eseguiti da un terzo, anche se effettuati ad organi della procedura concorsuale. (Conf 423'66, mass n 320833).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)