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Sez. 1, Sentenza n. 423 del 11/02/1966 (Rv. 320833 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DEBITI DELLA MASSA E DEBITI DELL'IMPRENDITORE.*
Stato
decisa il 1966-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320833-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DEBITI DELLA MASSA E DEBITI DELL'IMPRENDITORE.*

Costituiscono debiti della massa, che vanno pagati in prededuzione ed integralmente con le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'Esercizio dell'impresa -se questo e stato autorizzato-, costituiscono, invece, debiti dell'imprenditore-e come tali vanno ammessi in via chirografaria e pagati in percentuale - quelli che traggono origine da versamenti eseguiti da un terzo, anche se nelle mani del Commissario giudiziale, allo scopo di rendere piu agevole l'adempimento di un concordato preventivo, nel periodo intercorrente fra l'omologazione del medesimo e la sua risoluzione. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)