Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 01/02/1995 (Rv. 490170 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Disciplina ex art. 345 secondo comma cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 345 comma secondo cod. proc. civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per il diverso trattamento riservato, nel giudizio di appello, all'appellante, che può proporre o riproporre le eccezioni solo con specifico motivo di impugnazione nell'atto di appello, e l'appellato, che, invece, può proporre le predette eccezioni fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di una disparità giustificata dalla diversità delle posizioni processuali delle predette parti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)