Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 22/04/1977 (Rv. 385199 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 342 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 342 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel concetto di motivi di appello assunto a base dell'art 342 cod proc civ, rientrano non soltanto le doglianze mosse contro l'erronea o l'omessa decisione, da parte del giudice di primo grado, delle questioni sottoposte al suo esame, ma anche le eccezioni in senso proprio, non dedotte nella precedente fase del giudizio e dirette a rimuovere l'obbiettiva ingiustizia della pronunzia di primo grado. Ne consegue che, a norma del citato art 342 cod proc civ, l'appellante deve proporre, a pena di inammissibilita, queste eccezioni nell'atto di appello, essendo, peraltro, salvo il suo diritto di dedurre, nel corso del giudizio di gravame, nuove difese per opporsi alle nuove eccezioni proposte dall'appellato. Essendo tale disciplina giustificata dalla diversita della posizione assunta dall'appellante e dall'appellato nel giudizio di gravame, e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale proposta nei confronti dell'art 342 cod proc civ, interpretato nel senso anzidetto, per contrasto con gli artt 3 e 24 Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)