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Sez. U, Sentenza n. 8196 del 07/10/1994 (Rv. 488030 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Beni appartenenti ad un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Trasferimento, a norma della legge n. 132 del 1968, ad ente ospedaliero di nuova costituzione - Richiesta di restituzione - Decreto di trasferimento emesso dal Presidente della Regione siciliana - Illegittimità - Deduzione - Controversia relativa alla restituzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488030-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda con la quale un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, deducendo l'illegittimità del decreto con cui il Presidente della Regione siciliana, a norma della legge n. 132 del 1968, aveva trasferito ad ente ospedaliero di nuova costituzione i beni già appartenenti alla predetta istituzione, chieda la restituzione dei beni medesimi, trattandosi di azione con la quale l'ente non si limita a far valere un proprio (asserito) diritto di proprietà, ma nega la sussistenza delle condizioni previste dall'indicata legge per individuare gli enti soggetti alla trasformazione e il patrimonio assegnato al nuovo ente ospedaliero, così contestando l'esistenza - e non già soltanto le modalità di esercizio - dei relativi poteri dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 4, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)