Sez. U, Sentenza n. 1512 del 13/02/1991 (Rv. 470906 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale | In genere - Beni di ente ospedaliero - Trasferimento al Comune - Immobile formalmente non compreso nel trasferimento - Azione del Comune - Accertamento della proprietà - Giurisdizione del giudice ordinario.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale
Qualora un Comune, in relazione al trasferimento in suo favore dei beni di un ente ospedaliero (a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale), agisca per ottenere l'accertamento della proprietà di un immobile formalmente non compreso in tale trasferimento, deducendo che esso avrebbe dovuto essere a suo tempo incluso nel provvedimento di identificazione del patrimonio dell'ente medesimo reso a norma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, perché investe posizioni di diritto soggettivo, considerando che quel provvedimento integra atto non discrezionale, ma meramente ricognitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)