Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 293 del 1987
Massime (3)
Massima n. 4468
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Termine per la costituzione delle parti
- Inosservanza
- Inammissibilità della costituzione.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non è ammissibile la costituzione delle parti oltre il termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle Norme integrative.
Parametri
- art. 23 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massima n. 4469
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Intervento di soggetti non titolari di potestà legislativa
- Inammissibilità.
Leggi la massima
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di potestà legislativa, non essendo ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo. - O. 30-5-1956; 15-6-1977 e n. 130/1977.
Massima n. 4470
- Regione lazio
- Personale dipendente
- Benefici economici e di carriera
- Attribuzione con efficacia retroattiva
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In conseguenza della intervenuta eliminazione della legge impugnata - con legge regionale del 2 marzo 1987, n. 24 - cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta, con ricorso del Governo, avverso la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio e riapprovata il 24 settembre 1984 avente ad oggetto benefici economici e di carriera attribuiti, con efficacia retroattiva, al personale dipendente della stessa Regione e non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario (dell'aprile 1984). - S. n. 256/1984; O. n. 36/1987.
Norme impugnate
- legge regionale Lazio 24 settembre 1984
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata l'8 maggio 1984 e riapprovata il 24 settembre 1984 dal Consiglio Regionale della Regione Lazio recante "Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6, concernente "Disposizioni di attuazione legge regionale 24 marzo 1980, n. 18" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 ottobre 1984, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1984;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, e depositato il 22 ottobre 1984, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio 1984, riapprovata il 24 settembre 1984 e comunicata il 28 settembre successivo, avente ad oggetto: "Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6 concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella A) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18", per i seguenti motivi:
a) la legge impugnata non costituirebbe un provvedimento di interpretazione autentica in quanto attribuisce a numerosi dipendenti regionali, con efficacia retroattiva, benefici economici e di carriera non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile 1984: risulterebbero conseguentemente violati l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) che hanno introdotto il principio della disciplina dell'ordinamento del personale regionale in base ad accordi, l'art. 4 della stessa legge (principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche) nonché gli articoli 51 e 97 Cost.;
b) la legge impugnata, proprio perché non costituisce un provvedimento di interpretazione autentica ma una legge innovativa che comporta nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma Cost., in quanto non è indicato l'onere finanziario, né i mezzi per la relativa copertura.
punto 2
La Regione Lazio, costituitasi il 27 aprile 1985, al di là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", ha contestato la fondatezza della premessa dalla quale muove il ricorso, e cioè che la legge impugnata non costituisce una legge di interpretazione autentica ma una legge innovativa. La Regione ha altresì contestato la fondatezza delle altre censure mosse dall'Avvocatura, rilevando, da un lato, che esiste la disponibilità nel bilancio regionale e, dall'altro, che il giudizio sull'adeguatezza delle modificazioni apportate agli accordi sindacali rispetto alle esigenze degli uffici costituisce giudizio di merito, come tale sottratto al sindacato della Corte.
punto 3
All'udienza del 13 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del ricorso di cui in epigrafe.
punto 4
Con atto depositato il 4 febbraio 1987 hanno spiegato intervento nel giudizio i Sigg.ri Mario Pennacchini, Francesco Mazza e Pietro Papale, dipendenti della Regione Lazio, aderendo alla richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge impugnata, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e chiedendo alla Corte Costituzionale di esaminare, ex officio, i vizi di costituzionalità della legge impugnata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. e di conoscere, sempre ex officio, se i vizi stessi non si ripercuotessero anche sulla legge regionale oggetto d'interpretazione autentica da parte della legge impugnata.
punto 5
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1987, è stata pubblicata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 24, vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1987, avente ad oggetto l' eliminazione della legge impugnata.
Considerato in diritto
punto 1
Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lazio, avvenuta in data 27 aprile 1985, e cioè oltre il termine fissato dall'articolo 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" per la costituzione delle parti.
Va, altresì, dichiarato inammissibile l'intervento dei Sigg. Mario Pennacchini, Francesco Mazza e Pietro Papale, in quanto, come ritenuto da questa Corte con ordinanze dibattimentali del 30 maggio 1956 e del 15 giugno 1977, nonché con ordinanza n. 130 del 1977, "nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" e "non è ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo".
punto 2
Come riferito in narrativa, la Regione Lazio, con legge 2 marzo 1987, n. 24, ha eliminato la legge impugnata. Conseguentemente (v. sent. n. 256 del 1984 e ord. n. 36 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
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