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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 434 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:434
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3748

  • Regione abruzzo
  • Fondo di previdenza dei consiglieri regionali
  • Finanziamento
  • Utilizzazione degli interessi maturati sulle somme destinate al funzionamento del consiglio
  • Revoca dell'atto impugnato
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
La revoca, con successiva legge della Regione del disegno di legge regionale impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente innanzi alla Corte costituzionale. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso, in via principale, proposto dallo Stato avverso il disegno di legge reg. Abruzzo riapprovato il 16 giugno 1986, concernente il finanziamento del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali e revocato con L.reg. 26 novembre 1986 n. 96).

Norme impugnate

  • legge regionale Abruzzo 26 novembre 1986, n. 96

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16 luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri approvata il 29 aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno successivo. La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali, l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a disposizione del presidente del Consiglio regionale per il funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n. 853. Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una spesa di entità indeterminata. La Regione Abruzzo non si è costituita. Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29 del 26 dicembre 1986, è stata revocata la legge impugnata. Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del 1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: BALDASSARRE Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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