Sez. L, Sentenza n. 9167 del 07/06/2003 (Rv. 564060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Accertamento di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi rispetto al licenziamento disciplinare, sono riservati al giudice di merito e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva, con motivazione immune dai denunciati vizi, accertato la legittimità del licenziamento comminato per essersi il lavoratore indebitamente appropriato di denaro riscosso per il datore di lavoro, sottraendolo alla contabilizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)