Sez. L, Sentenza n. 10775 del 03/08/2001 (Rv. 548803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Accertamento di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., si era ritenuto sproporzionato il licenziamento irrogato rispetto al comportamento addebitato al lavoratore consistito nella sola autocertificazione, nel riepilogo mensile, di un orario di lavoro superiore di sette ore rispetto a quello effettivamente prestato senza alcuna richiesta di un rimborso spese non dovuto o di qualche altra utilità non spettante).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)