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Sez. 3, Sentenza n. 808 del 23/02/1977 (Rv. 384408 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - RITARDO - CONSEGUENTE DIFFERIMENTO NELLA EROGAZIONE DI UN MUTUO BANCARIO AL PROPRIETARIO DEL BENE, ESERCENTE UN'IMPRESA EDILIZIA - DANNO - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE SECONDO EQUITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384408-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - RITARDO - CONSEGUENTE DIFFERIMENTO NELLA EROGAZIONE DI UN MUTUO BANCARIO AL PROPRIETARIO DEL BENE, ESERCENTE UN'IMPRESA EDILIZIA - DANNO - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE SECONDO EQUITA - LIMITI.*

Il ritardo nella cancellazione di un'ipoteca su un fondo, a cui sia conseguito il differimento nella erogazione di un mutuo bancario al proprietario del fondo stesso, esercente un'impresa edilizia, produce un danno, che, in difetto di prova, il giudice deve liquidare secondo equita, a meno che non si provi che i maggiori costi di produzione sopportati dall'imprenditore, per il ritardo con cui ha potuto realizzare il programma edilizio siano stati compensati da un aumento del prezzo degli edifici fabbricati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)