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Sez. 3, Sentenza n. 9039 del 03/11/1994 (Rv. 488348 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Mancata cancellazione - Diritto del debitore al risarcimento del danno - Sussistenza - Concreto pregiudizio economico subito - Accertamento nella fase di determinazione e liquidazione del danno - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488348-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui alla mancata cancellazione dell'ipoteca consegue il diritto del debitore al risarcimento del danno - il quale è "in re ipsa" e trova la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dal creditore - si riferisce esclusivamente all'"an debeatur", che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova di un concreto pregiudizio economico è riservata alla fase successiva di determinazione e liquidazione, che non preclude al giudice di negare la sussistenza stessa del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)