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Sez. 5, Sentenza n. 1573 del 04/04/1997 Cc. (dep. 22/04/1997) Rv. 207993 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Appello - Udienza - Avviso - Notificazione - Destinatario - Persona interessata a contrastare la pretesa dell'appellante - Obbligo dell'avviso - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207993-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

All'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo si applicano le disposizioni dell'art. 310 cod. proc. pen., per il quale il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., senza le precisazioni, riguardanti solo il procedimento di riesame, dell'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen. sulle persone destinatarie dell'avviso di udienza, che deve perciò essere notificato anche ai soggetti controinteressati. (Nella fattispecie la Corte ha stabilito che l'avviso dell'udienza di appello doveva essere notificato anche alle curatele dei fallimenti interessate a contrastare la pretesa della Banca appellante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)