Sez. U, Sentenza n. 23 del 20/11/1996 Cc. (dep. 29/01/1997) Rv. 206655 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Avviso - Notificazione - Alla persona interessata - È dovuta solo se ha sottoscritto l'istanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che, in tema di riesame del sequestro di beni archeologici, sia dovuto l'avviso al Ministero dei beni culturali e ambientali per la semplice circostanza che i reperti archeologici appartengono allo Stato, e ha altresì escluso che possa trovare applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento, e non anche in relazione al termine - di giorni tre e non dieci - ai destinatari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)